Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  delle disposizioni del
decretolegge,  integrate con  le modifiche  apportate dalla  legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                       Sospensione dei termini
  1. (( Per i soggetti )) che, alla data del 26 settembre 1997, erano
residenti  o avevano  sede operativa  (( nei  comuni e  nei territori
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicato nella  )) Gazzetta
Ufficiale ((  della Repubblica  italiana n. 241  del 15  ottobre 1997
sono sospesi  sino al 31 marzo  1998, )) i termini  di prescrizione e
quelli perentori, legali e  convenzionali, sostanziali e processuali,
anche tributari,  comportanti decadenze da qualsiasi  diritto, azione
ed eccezione, in scadenza nel periodo  (( dal 26 settembre 1997 al 31
marzo 1998. )) Sono, altresi', sospesi  per lo stesso periodo tutti i
termini  relativi ai  processi  esecutivi,  mobiliari o  immobiliari,
nonche' ad  ogni titolo di  credito avente forza esecutiva  (( creato
prima del  26 settembre 1997  )) e alle  rate dei mutui  di qualsiasi
genere in scadenza nel medesimo periodo. (( Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i termini  di notificazione dei processi verbali,
di  esecuzione del  pagamento in  misura ridotta,  di svolgimento  di
attivita' difensiva e per  la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle
sanzioni   amministrative   pecuniarie.    Sono   comunque   eseguite
immediatamente  le  contestazioni  dell'illecito e  le  consegne  dei
relativi processi  verbali al  trasgressore. Le  predette sospensioni
non operano con riguardo ai  termini previsti dalle norme vigenti per
l'esercizio da  prte dell'amministrazione  finanziaria dei  poteri di
accertamento  e  di verifica  delle  dichiarazioni  e dei  versamenti
effettuati dai contribuenti. ))
  2.  La competente  camera  di commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore
dei  soggetti, di  cui  al comma  1, che  hanno  subito protesti  nel
periodo  di sospensione  dei termini.  La pubblicazione  di rettifica
puo' aver  luogo anche ad istanza  di chi ha richiesto  la levata del
protesto.
(( 2-bis.    Le misure di cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche ))
(( per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e   ))
(( nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,    ))
(( della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui      ))
(( abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono   ))
(( stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per            ))
(( inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con      ))
(( attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi  ))
(( sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita'        ))
(( economica, produttiva o lavorativa.                             ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo dei  commi 2 e 3 dell'art. 1  dell'ordinanza
          n.  2694  del  13  ottobre  1997   recante:      "Ulteriori
          disposizioni  per  fronteggiare la situazione di  emergenza
          conseguente   alla crisi sismica   iniziata  il  giorno  26
          settembre  1997 che ha colpito il  territorio delle regioni
          Marche e Umbria", e' il seguente:
            "2.  Ai    sensi dell'art. 1, comma  2, dell'ordinanza n.
          2668  del 28 settembre   1997,   sono individuati,    sulla
          base  dei dati  oggettivi disponibili, i comuni  disastrati
          dalla crisi sismica  iniziata il 26 settembre 1997:
           Regione Umbria          Regione Marche
                 --                      --
              Assisi                 Camerino
              Cerreto di Spoleto     Fabriano
              Foligno                Fiuminata
              Fossato di Vico        Pioraco
              Gualdo Tadino          Sassoferrato
              Nocera Umbra           Sefro
              Preci                  Serravalle del Chienti
              Sellano                Visso
              Spello
              Valtopina
            3.    Entro   trenta giorni   dalla  data  della presente
          ordinanza  i commissari delegati  provvedono a   segnalare,
          su parere  del comitato tecnicoscientifico di  cui al comma
          3 dell'art. 2  dell'ordinanza 28 settembre  1997,  n. 2668,
          le    aree    o    le frazioni   disastrate   nei territori
          limitrofi e  contigui.  Con  successiva ordinanza   saranno
          conseguentemente     individuati    i    relativi    ambiti
          territoriali".
            - Il testo del comma 1   dell'art. 1 della  sopra  citata
          ordinanza n.  2694 e' il seguente:
            "1.  Ai    sensi dell'art. 1, comma  2, dell'ordinanza n.
          2668  del 28 settembre 1997, tutto  il  territorio    delle
          regioni Marche e Umbria e' individuato come danneggiato".